Statuto
Statuto dell’Associazione Culturale “CITYLAND COMIX”
Articolo 1
Costituzione, denominazione, durata
1.1 E’ costituita l’associazione culturale denominata “CITYLAND COMIX“
1.2 L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti
che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio
regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
1.3 L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana
e del codice civile e della legislazione vigente.
1.4 Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della
personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.
1.5 La durata dell’Associazione è illimitata
Articolo 2
Sede legale e sedi secondarie
2.1 L’associazione ha sede legale attualmente in Cinisello Balsamo (MI), via
Garibaldi 14, e potrà istituire sedi secondarie, affittare locali o sezioni anche in
altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
2.2 La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.
Articolo 3
Finalità e attività
3.1 L’associazione è apartitica, senza fini di lucro e con l’azione, personale,
spontanea e gratuita dei propri aderenti, si propone di promuovere, sviluppare e
perseguire finalità culturali inerenti la cultura in genere, l’editoria, il campo
artistico, con particolare attenzione al genere fumettistico.
3.2 L’Associazione non ha scopo di lucro. E’ pertanto fatto divieto di distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività
istituzionali statutariamente previste.
La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile
3.3 Per perseguire gli scopi sociali l’associazione in particolare si propone:
Pubblicare altre riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di
seminari, studi e ricerche, materiale didattico;
Promuovere la diffusione della cultura e dell’arte e del fumetto anche
attraverso una partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni come fiere
nazionali e internazionali;
Divulgare attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di
studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne
e spettacoli in genere ecc. i temi derivanti dalle attività realizzate, utilizzando
anche le nuove tecnologie di rete e multimediali;
Valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di
innovazione, di qualificazione culturale ed editoriale;
Svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche,
associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno
della promozione culturale;
Proporsi come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per
aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente
alla sua missione istituzionale;
Favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura del fumetto e dell’arte
in generale e lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo
svolgimento delle attività editoriali e culturali in Italia e all’estero e la promozione
d’iniziative destinate all’approfondimento degli scopi statutari;
Organizzare iniziative culturali a carattere locale con la prospettiva di esportarle
a livello nazionale e internazionale;
Svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e
ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle
proprie ricerche e/o studi; organizzare eventi multimediali, stipulare convenzioni
con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di
servizi, nell’ambito dei propri scopi istituzionali;
3.4 L’Associazione può operare in Italia ed all’estero, nei modi e con gli strumenti
ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie.
L’associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi
sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la
stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società
o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e
potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o
immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
3.5 L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza
fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
3.6 L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
3.7 Essa può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni
nazionali, internazionali o soprannazionali i cui statuti non siano in contrasto con il
presente Statuto.
Articolo 4
Aderenti all’associazione
4.1 All’associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione
delle finalità istituzionali, ne condividono spirito e gli ideali. L’ammissione è
deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da
parte del richiedente.
4.2 Gli aderenti sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
4.2.1 Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto
costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed
inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione
alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.
4.2.2 I soci ordinari sono le persone che, condividendo gli scopi dell’Associazione,
s’impegnano al suo sviluppo anche con il versamento della quota d’ingresso e del
contributo annuo stabiliti dall’Assemblea ed usufruiscono dei servizi e delle
facilitazioni derivanti dall’appartenenza all’Associazione.
4.2.3 Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano
acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano
impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
4.3 Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza
riserve lo statuto dell’Associazione. L’ammissione decorre dalla data di delibera
del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuove aderenti
nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione,
deliberandone l’iscrizione nel registro degli aderenti all’associazione.
4.4 Il numero degli aderenti è illimitato
4.5 La qualifica di aderente si perde per:
– Decesso.
– Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del
Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale
annuale.
– Dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento
dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza
immediata fermo restando l’obbligo del pagamento della quota sociale per l’anno
in corso.
– Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione
degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso,
per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora
siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del
rapporto associativo.
4.6 La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l’esclusione dell’aderente
dall’Associazione deve essere motivata e comunicata al soggetto interessato il
quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio del
Garante (se nominato) o dell’Assemblea degli aderenti mediante raccomandata A/
R inviata al Presidente dell’Associazione. Il ricorso verrà discusso dall’assemblea,
presidiata dal Presidente, convocata a tal fine entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta.
4.7 Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione
non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio
dell’associazione stessa.
Articolo 5
Diritti e doveri degli aderenti
5.1 Tutti gli aderenti hanno parità di diretti e doveri
5.2 Gli aderenti hanno il diritto:
– Di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo;
– Di conoscere i programmi per i quali l’Associazione intende attuare gli scopi
sociali;
– Di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
– Di accedere ai documenti e agli atti dell’Associazione
– Di dare dimissioni in qualsiasi momento.
5.3 Gli aderenti hanno l’obbligo di:
– Osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi
sociali;
– Contribuire nel limite delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi
sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli
organi direttivi;
– Versare il contributo associativo annuale stabilito dall’assemblea;
– Svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli
organi sociali;
– Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e
le regole dell’Associazione.
5.4 Il contributo associativo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale
ed è deliberato dall’assemblea convocata per l’approvazione del preventivo. Il
contributo è annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di
decesso, di esclusione o di perdita della qualità di aderente per
Articolo 6
Patrimonio ed entrate
6.1 Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione
è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno
costituite:
– Dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
– Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
– Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici,
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell’ambito dei fini statutari;
– Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
– Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
– Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle
cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
– Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi
– Da ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a
convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento
dei fini dell’associazione;
– Altre entrate compatibili con le finalità sociali
– Quote di partecipazione a corsi da parte degli associati
Articolo 7
Organi sociali dell’associazione
7.1 Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea degli aderenti;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
7.2 Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:
a) l’Organo di Revisione;
b) Il Collegio dei Garanti.
7.3 Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese
documentate.
7.4 Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati
Articolo 8
Assemblea deli aderenti
8.1 L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad
assicurare una corretta gestione dell’Associazione.
8.2 L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e
le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente statuto
obbligano tutti gli associati.
8.3 L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
In particolare l’assemblea ordinaria ha, il compito:
a) di ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’associazione;
L’assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione;
b) deliberare sullo scioglimento dell’associazione stessa;
8.4 L’Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno per
stabilire gli indirizzi e i programmi generali dell’attività e per discutere la
relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione dell’Associazione, contenente
anche gli indirizzi economici e finanziari.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal
Presidente dell’associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei
soci.
8.5 Le adunanze dell’Assemblea si terranno di norma presso la sede
dell’Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in
Italia sia all’estero.
8.6 Le convocazioni devono essere inviate ai soci con un preavviso di almeno
dieci giorni di calendario rispetto a quello fissato per la riunione.
La convocazione effettuata con avviso scritto da diffondere a mezzo fax, o posta
elettronica, o telegramma o con affissione in sede. Nel caso di particolare
urgenza la convocazione potrà avvenire con preavviso di 24 ore.
Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il
luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda
convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in
ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
8.7 Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il versamento
della quota sociale.
8.8 L’Assemblea dei soci delibera validamente con il voto favorevole della
maggioranza dei partecipanti ed è validamente costituita quando in prima
convocazione è presente o rappresentata per delega almeno la metà degli
aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente
costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono
approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
8.9 I verbali delle Assemblee sono redatti e trascritti sul registro dei verbali delle
Assemblee, da un segretario nominato di volta in volta dal Presidente.
8.10 Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario
e sottoscritto dal presidente.
8.11 Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
8.12 Le riunioni sono pubbliche, salvo diversa determinazione del Presidente
all’atto della convocazione o in seguito all’accoglimento della richiesta della
seduta segreta.
ARTICOLO 9
Il consiglio direttivo
9.1 L’associazione è amministrata da Consiglio Direttivo composto da un minimo
di 3 ad un massimo di undici membri eletti dall’Assemblea dei Soci fra i propri
aderenti, comunque da definirsi in numero dispari;
9.2 Il Presidente ed il vicepresidente ne fanno parte di diritto.
9.3 Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite
dall’assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli
scopi sociali.
9.4 Compete inoltre al Consiglio Direttivo:
– compiere tutti gli atti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria;
-predisporre l’eventuale regolamento che interno per l’organizzazione e il
funzionamento dell’associazione;
– di predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione
dell’assemblea;
– di stabilire le quote annuali dovute dai soci;
– eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
– nominare il Segretario che può essere scelto anche tra le persone non
appartenenti al Consiglio Direttivo
– accogliere o respingere le domande egli spiranti aderenti
– deliberare in merito all’esclusione di aderenti
9.5 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
9.6 Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a
sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione
assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente
deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
9.7 Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne
dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due
membri del Consiglio stesso.
9.8 Le adunanze del Consiglio si terranno di norma presso la sede
dell’Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in
Italia sia all’estero.
9.9 Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni
almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà
essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può
essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo
fax, posta elettronica e telegramma o mediante altri mezzi idonei alla ricezione
della comunicazione da parte dei destinatari.
L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno
e le indicazioni del luogo del giorno e dell’ora della riunione.
9.10 Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la
presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
9.11 La carica di consigliere cessa:
– per dimissioni volontarie;
– per il mancato intervento a tre sedute consecutive senza valida giustificazione;
– per revoca, in tutti i casi di comportamenti contrari ed inconciliabili con le
finalità statutarie.
9.12 La riunione è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua
assenza dal vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del
Consiglio più anziano per partecipazione all’associazione.
9.13 Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in
casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la
riunione.
9.14 Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale
il voto di chi presiede.
9.15 Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e
dal segretario.
Articolo 10
Il Presidente
10.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza
dei voti e dura in carica tre anni ed è rieleggibile; nella stessa riunione e con le
stesse modalità si elegge il Vice Presidente che assume funzioni vicarie.
10.2 Il Presidente:
– ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in
giudizio; presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei
Soci;
– Il Presidente è rappresentante e garante del volere dell’Assemblea;
– Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli
potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga
di delegargli, anche di straordinaria amministrazione;
– Predisporre le linee generali del programma stilato dall’Assemblea delle attività
annuali ed a medio termine dell’Associazione;-
– Convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, eseguire le
deliberazioni, firmare, anche a mezzo di componenti del Consiglio Direttivo da
lui delegati, gli atti relativi alla gestione;
– Stipulare i contratti e le convenzioni;
– Ordinare le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni
degli organi dell’Associazione e disporre per gli incassi firmando i relativi
mandati;
– Redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione nel
rispetto di quanto deliberato dall’Assemblea;
– Vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;
– Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia,
funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per
l’Associazione e gli associati;
– Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione;
10.3 Il presidente, inoltre, individua, istituisce e presiede comitati operativi,
tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli
obiettivi ed i compensi.
10.4 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni
sono svolte dal Vicepresidente, che convoca il Consiglio Direttivo per
l’approvazione dell’operato svolto. Nella delibera deve darsi atto
dell’impedimento del Presidente
10.5 Di fronte agli aderenti, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del
Vicepresidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
ARTICOLO 11
Organo di revisione
11.1 L’assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere l’Organo dei
Revisori, in tal caso questo sarà composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di
fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.
11.2 L’Organo di Revisione verifica:
– la regolarità formale e sostanziale della contabilità; redige apposita relazione
da allegare al bilancio preventivo e consuntivo;
– ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea,
verificare e controllare l’operato del consiglio direttivo, e l’operato della
associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa
vigente;
– verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità,
redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
11.3 Il compenso ai membri il collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è
determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.
ARTICOLO 12
Collegio dei garanti
11.1 L’assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre
componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le
eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio,
devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente
alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
11.2 Il collegio:
– ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e
l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
– Giudica ex-bono et aequo formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
ARTICOLO 13
Gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto di rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’associazione.
ARTICOLO 14
Esercizio sociale e bilancio
14.1 L’esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
14.2 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci
preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario. I bilanci devono essere
portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima
della presentazione all’Assemblea.
14.3 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciati ricevuti e
le spese per capitali e voci analitiche.
14.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione
delle attività di cui l’articolo 3. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche
indiretta di utili e vanai di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la
vita dell’Associazione.
Articolo 15
Modifiche allo statuto e scioglimento dell’associazione
15.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate
all’assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aventi aderenti.
Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea convocata in via
straordinaria, validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti e il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
15.2 L’Assemblea delibera lo scioglimento dell’Associazione con il parere
favorevole dei due terzi dei soci presenti in Assemblea
15.3 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’associazione può essere
proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’ assemblea convocata con
specifico ordine del giorno con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli
presenti in assemblea.
15.4 L’avanzo patrimoniale allo scioglimento deve in ogni caso essere devoluto
ad ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 16
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla
Legge n. 266 dell’11 agosto 1991.
Statuto dell’Associazione Culturale “CITYLAND COMIX”
Articolo 1
Costituzione, denominazione, durata
1.1 E’ costituita l’associazione culturale denominata “CITYLAND COMIX“
1.2 L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti
che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio
regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
1.3 L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana
e del codice civile e della legislazione vigente.
1.4 Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della
personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.
1.5 La durata dell’Associazione è illimitata
Articolo 2
Sede legale e sedi secondarie
2.1 L’associazione ha sede legale attualmente in Cinisello Balsamo (MI), via
Garibaldi 14, e potrà istituire sedi secondarie, affittare locali o sezioni anche in
altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
2.2 La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.
Articolo 3
Finalità e attività
3.1 L’associazione è apartitica, senza fini di lucro e con l’azione, personale,
spontanea e gratuita dei propri aderenti, si propone di promuovere, sviluppare e
perseguire finalità culturali inerenti la cultura in genere, l’editoria, il campo
artistico, con particolare attenzione al genere fumettistico.
3.2 L’Associazione non ha scopo di lucro. E’ pertanto fatto divieto di distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività
istituzionali statutariamente previste.
La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile
3.3 Per perseguire gli scopi sociali l’associazione in particolare si propone:
Pubblicare altre riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di
seminari, studi e ricerche, materiale didattico;
Promuovere la diffusione della cultura e dell’arte e del fumetto anche
attraverso una partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni come fiere
nazionali e internazionali;
Divulgare attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di
studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne
e spettacoli in genere ecc. i temi derivanti dalle attività realizzate, utilizzando
anche le nuove tecnologie di rete e multimediali;
Valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di
innovazione, di qualificazione culturale ed editoriale;
Svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche,
associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno
della promozione culturale;
Proporsi come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per
aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente
alla sua missione istituzionale;
Favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura del fumetto e dell’arte
in generale e lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo
svolgimento delle attività editoriali e culturali in Italia e all’estero e la promozione
d’iniziative destinate all’approfondimento degli scopi statutari;
Organizzare iniziative culturali a carattere locale con la prospettiva di esportarle
a livello nazionale e internazionale;
Svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e
ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle
proprie ricerche e/o studi; organizzare eventi multimediali, stipulare convenzioni
con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di
servizi, nell’ambito dei propri scopi istituzionali;
3.4 L’Associazione può operare in Italia ed all’estero, nei modi e con gli strumenti
ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie.
L’associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi
sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la
stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società
o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e
potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o
immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
3.5 L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza
fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
3.6 L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
3.7 Essa può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni
nazionali, internazionali o soprannazionali i cui statuti non siano in contrasto con il
presente Statuto.
Articolo 4
Aderenti all’associazione
4.1 All’associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione
delle finalità istituzionali, ne condividono spirito e gli ideali. L’ammissione è
deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da
parte del richiedente.
4.2 Gli aderenti sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
4.2.1 Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto
costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed
inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione
alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.
4.2.2 I soci ordinari sono le persone che, condividendo gli scopi dell’Associazione,
s’impegnano al suo sviluppo anche con il versamento della quota d’ingresso e del
contributo annuo stabiliti dall’Assemblea ed usufruiscono dei servizi e delle
facilitazioni derivanti dall’appartenenza all’Associazione.
4.2.3 Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano
acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano
impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
4.3 Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza
riserve lo statuto dell’Associazione. L’ammissione decorre dalla data di delibera
del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuove aderenti
nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione,
deliberandone l’iscrizione nel registro degli aderenti all’associazione.
4.4 Il numero degli aderenti è illimitato
4.5 La qualifica di aderente si perde per:
– Decesso.
– Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del
Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale
annuale.
– Dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento
dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza
immediata fermo restando l’obbligo del pagamento della quota sociale per l’anno
in corso.
– Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione
degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso,
per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora
siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del
rapporto associativo.
4.6 La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l’esclusione dell’aderente
dall’Associazione deve essere motivata e comunicata al soggetto interessato il
quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio del
Garante (se nominato) o dell’Assemblea degli aderenti mediante raccomandata A/
R inviata al Presidente dell’Associazione. Il ricorso verrà discusso dall’assemblea,
presidiata dal Presidente, convocata a tal fine entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta.
4.7 Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione
non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio
dell’associazione stessa.
Articolo 5
Diritti e doveri degli aderenti
5.1 Tutti gli aderenti hanno parità di diretti e doveri
5.2 Gli aderenti hanno il diritto:
– Di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo;
– Di conoscere i programmi per i quali l’Associazione intende attuare gli scopi
sociali;
– Di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
– Di accedere ai documenti e agli atti dell’Associazione
– Di dare dimissioni in qualsiasi momento.
5.3 Gli aderenti hanno l’obbligo di:
– Osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi
sociali;
– Contribuire nel limite delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi
sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli
organi direttivi;
– Versare il contributo associativo annuale stabilito dall’assemblea;
– Svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli
organi sociali;
– Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e
le regole dell’Associazione.
5.4 Il contributo associativo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale
ed è deliberato dall’assemblea convocata per l’approvazione del preventivo. Il
contributo è annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di
decesso, di esclusione o di perdita della qualità di aderente per
Articolo 6
Patrimonio ed entrate
6.1 Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione
è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno
costituite:
– Dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
– Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
– Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici,
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell’ambito dei fini statutari;
– Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
– Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
– Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle
cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
– Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi
– Da ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a
convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento
dei fini dell’associazione;
– Altre entrate compatibili con le finalità sociali
– Quote di partecipazione a corsi da parte degli associati
Articolo 7
Organi sociali dell’associazione
7.1 Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea degli aderenti;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
7.2 Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:
a) l’Organo di Revisione;
b) Il Collegio dei Garanti.
7.3 Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese
documentate.
7.4 Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati
Articolo 8
Assemblea deli aderenti
8.1 L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad
assicurare una corretta gestione dell’Associazione.
8.2 L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e
le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente statuto
obbligano tutti gli associati.
8.3 L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
In particolare l’assemblea ordinaria ha, il compito:
a) di ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’associazione;
L’assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione;
b) deliberare sullo scioglimento dell’associazione stessa;
8.4 L’Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno per
stabilire gli indirizzi e i programmi generali dell’attività e per discutere la
relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione dell’Associazione, contenente
anche gli indirizzi economici e finanziari.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal
Presidente dell’associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei
soci.
8.5 Le adunanze dell’Assemblea si terranno di norma presso la sede
dell’Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in
Italia sia all’estero.
8.6 Le convocazioni devono essere inviate ai soci con un preavviso di almeno
dieci giorni di calendario rispetto a quello fissato per la riunione.
La convocazione effettuata con avviso scritto da diffondere a mezzo fax, o posta
elettronica, o telegramma o con affissione in sede. Nel caso di particolare
urgenza la convocazione potrà avvenire con preavviso di 24 ore.
Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il
luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda
convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in
ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
8.7 Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il versamento
della quota sociale.
8.8 L’Assemblea dei soci delibera validamente con il voto favorevole della
maggioranza dei partecipanti ed è validamente costituita quando in prima
convocazione è presente o rappresentata per delega almeno la metà degli
aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente
costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono
approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
8.9 I verbali delle Assemblee sono redatti e trascritti sul registro dei verbali delle
Assemblee, da un segretario nominato di volta in volta dal Presidente.
8.10 Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario
e sottoscritto dal presidente.
8.11 Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
8.12 Le riunioni sono pubbliche, salvo diversa determinazione del Presidente
all’atto della convocazione o in seguito all’accoglimento della richiesta della
seduta segreta.
ARTICOLO 9
Il consiglio direttivo
9.1 L’associazione è amministrata da Consiglio Direttivo composto da un minimo
di 3 ad un massimo di undici membri eletti dall’Assemblea dei Soci fra i propri
aderenti, comunque da definirsi in numero dispari;
9.2 Il Presidente ed il vicepresidente ne fanno parte di diritto.
9.3 Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite
dall’assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli
scopi sociali.
9.4 Compete inoltre al Consiglio Direttivo:
– compiere tutti gli atti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria;
-predisporre l’eventuale regolamento che interno per l’organizzazione e il
funzionamento dell’associazione;
– di predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione
dell’assemblea;
– di stabilire le quote annuali dovute dai soci;
– eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
– nominare il Segretario che può essere scelto anche tra le persone non
appartenenti al Consiglio Direttivo
– accogliere o respingere le domande egli spiranti aderenti
– deliberare in merito all’esclusione di aderenti
9.5 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
9.6 Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a
sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione
assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente
deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
9.7 Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne
dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due
membri del Consiglio stesso.
9.8 Le adunanze del Consiglio si terranno di norma presso la sede
dell’Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in
Italia sia all’estero.
9.9 Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni
almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà
essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può
essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo
fax, posta elettronica e telegramma o mediante altri mezzi idonei alla ricezione
della comunicazione da parte dei destinatari.
L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno
e le indicazioni del luogo del giorno e dell’ora della riunione.
9.10 Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la
presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
9.11 La carica di consigliere cessa:
– per dimissioni volontarie;
– per il mancato intervento a tre sedute consecutive senza valida giustificazione;
– per revoca, in tutti i casi di comportamenti contrari ed inconciliabili con le
finalità statutarie.
9.12 La riunione è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua
assenza dal vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del
Consiglio più anziano per partecipazione all’associazione.
9.13 Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in
casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la
riunione.
9.14 Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale
il voto di chi presiede.
9.15 Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e
dal segretario.
Articolo 10
Il Presidente
10.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza
dei voti e dura in carica tre anni ed è rieleggibile; nella stessa riunione e con le
stesse modalità si elegge il Vice Presidente che assume funzioni vicarie.
10.2 Il Presidente:
– ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in
giudizio; presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei
Soci;
– Il Presidente è rappresentante e garante del volere dell’Assemblea;
– Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli
potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga
di delegargli, anche di straordinaria amministrazione;
– Predisporre le linee generali del programma stilato dall’Assemblea delle attività
annuali ed a medio termine dell’Associazione;-
– Convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, eseguire le
deliberazioni, firmare, anche a mezzo di componenti del Consiglio Direttivo da
lui delegati, gli atti relativi alla gestione;
– Stipulare i contratti e le convenzioni;
– Ordinare le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni
degli organi dell’Associazione e disporre per gli incassi firmando i relativi
mandati;
– Redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione nel
rispetto di quanto deliberato dall’Assemblea;
– Vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;
– Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia,
funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per
l’Associazione e gli associati;
– Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione;
10.3 Il presidente, inoltre, individua, istituisce e presiede comitati operativi,
tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli
obiettivi ed i compensi.
10.4 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni
sono svolte dal Vicepresidente, che convoca il Consiglio Direttivo per
l’approvazione dell’operato svolto. Nella delibera deve darsi atto
dell’impedimento del Presidente
10.5 Di fronte agli aderenti, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del
Vicepresidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
ARTICOLO 11
Organo di revisione
11.1 L’assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere l’Organo dei
Revisori, in tal caso questo sarà composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di
fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.
11.2 L’Organo di Revisione verifica:
– la regolarità formale e sostanziale della contabilità; redige apposita relazione
da allegare al bilancio preventivo e consuntivo;
– ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea,
verificare e controllare l’operato del consiglio direttivo, e l’operato della
associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa
vigente;
– verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità,
redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
11.3 Il compenso ai membri il collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è
determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.
ARTICOLO 12
Collegio dei garanti
11.1 L’assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre
componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le
eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio,
devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente
alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
11.2 Il collegio:
– ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e
l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
– Giudica ex-bono et aequo formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
ARTICOLO 13
Gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto di rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’associazione.
ARTICOLO 14
Esercizio sociale e bilancio
14.1 L’esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
14.2 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci
preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario. I bilanci devono essere
portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima
della presentazione all’Assemblea.
14.3 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciati ricevuti e
le spese per capitali e voci analitiche.
14.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione
delle attività di cui l’articolo 3. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche
indiretta di utili e vanai di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la
vita dell’Associazione.
Articolo 15
Modifiche allo statuto e scioglimento dell’associazione
15.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate
all’assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aventi aderenti.
Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea convocata in via
straordinaria, validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti e il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
15.2 L’Assemblea delibera lo scioglimento dell’Associazione con il parere
favorevole dei due terzi dei soci presenti in Assemblea
15.3 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’associazione può essere
proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’ assemblea convocata con
specifico ordine del giorno con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli
presenti in assemblea.
15.4 L’avanzo patrimoniale allo scioglimento deve in ogni caso essere devoluto
ad ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 16
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla
Legge n. 266 dell’11 agosto 1991.